Revisione Contabile

La Revisione Contabile come risposta alle esigenze di trasparenza

L’attività di revisione contabile può essere esercitata sia in ottemperanza alle disposizioni di legge sia in forma volontaria, a seguito di richieste specifiche da parte dei clienti.

L’art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, prevedono per le Società per Azioni il controllo contabile che consiste nello svolgimento di due specifiche attività di controllo:

  • verifica periodica (trimestralmente) della corretta tenuta della contabilità sociale;
  • verifica del bilancio d’esercizio e, se esistente, di quello consolidato.

L’art. 2447 del Codice Civile prevede il controllo contabile anche per le Società a Responsabilità Limitata che superino determinati parametri quantitativi.
Naturalmente, le stesse regole in materia di controllo contabile possono essere adottate totalmente o in modo più ridotto, senza con ciò perdere di efficacia, anche per quelle aziende che non rientrano nei parametri normativi, ma che intendono dotarsi di regole che consentano loro di presentarsi sul mercato nazionale ed internazionale con alti standard qualitativi.

La revisione contabile si esprime sostanzialmente in un insieme di procedure di controllo, finalizzate a raccogliere elementi che permettano di formulare un parere professionale indipendente sull'attendibilità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e sulla regolarità della contabilità sociale.

L’intervento comporta anche l’analisi e la valutazione del grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e delle procedure di controllo interno necessari per garantire:

  • la completezza;
  • la correttezza dei dati contabili;
  • la salvaguardia del patrimonio dell’impresa.

La valutazione del grado di affidabilità del controllo interno è fase essenziale per poter determinare le procedure di verifica da applicare nella fase di analisi delle poste contabili.

La revisione contabile non esprime alcuna opinione di merito ai fatti gestionali dell’impresa, demandati al collegio Sindacale, bensì un parere professionale indipendente sul bilancio nel suo insieme e non sui singoli fatti amministrativi.